OIV
Organismo Indipendente di Valutazione. Gli Ordini professionali non sono tenuti a nominarlo (art. 2, c. 2-bis, D.L. 101/2013): indicare il soggetto con funzioni analoghe (es. RPCT).
Obbligo di pubblicazione non applicabile all’Ente (le disposizioni di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 non si applicano, così come disposto dall’art. 2, comma 2-bis del D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013)
Curriculum Battaglia
Curriculum D'Ambrosio
Curriculum Fulgeri